Con ordinanza n. 27785 del 12 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di specificità dell’indicazione delle mansioni che costituiscono oggetto della prova, affermando che risulta generica l’indicazione della sola categoria di un determinato livello del CCNL di settore, ove questa accorpi una pluralità di profili.
Il caso appare di interesse, poiché riguarda un patto di prova apposto a un contratto individuale di lavoro, in cui le mansioni assegnate alla lavoratrice, e sulle quali avrebbe dovuto svolgersi la prova, erano individuate con riferimento alla posizione di operaio di 5 livello del CCNL commercio.
In primo grado, con decisione poi confermata dalla Corte d’Appello, era stata ritenuta l’invalidità di detto patto di prova, per difetto di specificità del medesimo; conseguentemente, era stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice, con condanna della società alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data dal recesso a quella di riammissione in servizio e alla regolarizzazione contributiva.
Avverso la decisione della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione la società, sulla base di più motivi; in particolare, per quanto qui di interesse, con il primo motivo di ricorso la società deduceva la violazione dell’art. 2096 cod. civ. (che disciplina l’assunzione in prova) per avere la sentenza impugnata ritenuto il difetto di specificità del patto di prova; secondo l’azienda, infatti, tale requisito era integrato dal rinvio per relationem contenuto nel contratto individuale alla qualifica di operaio part-time con inquadramento nel livello 5 del CCNL commercio applicabile.
Il predetto motivo, tuttavia, è stato giudicato infondato dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso.
Infatti, correttamente la sentenza impugnata aveva dichiarato l’invalidità del patto di prova per difetto di specificità, in base alla argomentazione secondo cui, sebbene in astratto le mansioni del lavoratore possano essere individuate per il tramite del rinvio alle disposizioni collettive, tuttavia, nel caso concreto, il riferimento alla posizione di operaio di 5 livello del CCNL commercio (e quindi alla sola qualifica di inquadramento) risultava inidoneo, in difetto di altre indicazioni, a consentire la identificazione ex ante delle mansioni a cui sarebbe stata concretamente adibita la lavoratrice e, quindi, delle attività lavorative sulle quali avrebbe dovuto svolgersi la prova.
Tale decisione risultava conforme alla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, secondo cui “Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (Cassaz. 13 aprile 2017, n. 9597).
La Cassazione ha anche chiarito che non risultava condivisibile l’isolato precedente invocato dalla società, ossia Cassaz. 16 gennaio 2015 n. 665, che aveva affermato l’idoneità, ai fini della validità del patto di prova, del solo riferimento alla categoria lavorativa prevista dal contratto collettivo, poiché permette l’assegnazione del lavoratore a uno dei plurimi profili rientranti in esso, consentendo maggiori opportunità di utilizzazione del lavoratore in azienda. Tale precedente è stato ritenuto poco coerente con la causa del patto di prova, consistente nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, la quale postula la specificazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, anche per consentire il controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova.
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