Part-time verticale o misto e riproporzionamento della durata dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992: le nuove istruzioni dell’inps

Part-time verticale o misto e riproporzionamento della durata dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992: le nuove istruzioni dell’inps

Con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021 l’Inps ha fornito nuove indicazioni per la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto.

In considerazione dell’elevato numero di contratti di lavoro a tempo parziale nel settore del retail e della grande distribuzione organizzata, si segnalano le nuove istruzioni emanate dall’Inps in tema di riproporzionamento – per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo parziale – della durata dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992 (permessi per assistenza a familiare con handicap grave e permessi per dipendenti con handicap grave).

Già nel 2018 l’Istituto aveva fornito indicazioni in materia, con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018.

Queste indicazioni sono state oggi riviste dall’Inps con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione in due sentenze (la n. 22925 del 29 settembre 2017 e la n. 4069 del 20 febbraio 2018), secondo cui la durata dei permessi in questione, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

L’Inps, nella circolare, ha evidenziato il ragionamento seguito dalla Cassazione per giungere a questa conclusione: l’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000 sul lavoro a tempo parziale distingue tra istituti che hanno una connotazione patrimoniale, per i quali è ammesso il riproporzionamento del trattamento, e istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare dalla riduzione connessa alla minore durata della prestazione lavorativa; i permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 rientrano nella seconda categoria, quindi, in linea di principio, il diritto a usufruirne non è comprimibile; tuttavia, in un’ottica di valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, e riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi solo nel primo caso (stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile).

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i principi enunciati dalla giurisprudenza con riferimento al D.lgs n. 61/2000 sono applicabili anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 81/2015 e ha, quindi, invitato l’Inps ad adeguare le indicazioni fornite con il messaggio n. 3114/2018 a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Da qui le nuove istruzioni emanate dall’Istituto con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021 in esame, che possono essere così sintetizzate:

  • in caso di part-time di tipo verticale o misto con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile;

  • in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni di cui al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018 (confermate, quindi, le regole già indicate nel messaggio da applicare per il riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese);

  • in caso di part-time di tipo orizzontale, rimangono valide le disposizioni di cui al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018 (pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati).

Infine, con riferimento alla frazionabilità in ore dei giorni di permesso in questione in caso di rapporto di lavoro part-time, l’Inps ha ribadito che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore; e ha specificato nella circolare le formule da utilizzare per determinare le ore mensili fruibili.

CIRCOLARE DELL’INPS N. 45 DEL 19 MARZO 2021

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2045%20del%2019-03-2021.htm

Data di pubblicazione

07 Maggio 21

Tag

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Centro Studi retail e gdo

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