Con la recente sentenza n. 36729 del 25 novembre 2021, la Suprema Corte ha affrontato un caso di licenziamento disciplinare in cui veniva in rilievo la violazione del dovere di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi, come previsto dal CCNL Commercio, da parte di un dipendente assente per malattia.
La vicenda da cui tra origine la sentenza della Corte di Cassazione riguardava un lavoratore, in congedo per malattia, il quale comunicava la variazione del proprio indirizzo di reperibilità soltanto all’Inps e non anche al datore di lavoro. A causa di un disguido dell’Istituto, l’ispettore dell’Inps si recava al precedente indirizzo, sicché il lavoratore risultava assente alla visita di controllo.
In ragione di ciò, il datore di lavoro comminava al lavoratore la sanzione del licenziamento disciplinare, per assenza ingiustificata per effetto del mancato rientro in azienda dopo l’assenza alla visita di controllo, ex art. 174 del CCNL Commercio ratione temporis applicabile (si trattava del CCNL del 18 luglio 2008, come rinnovato il 26 febbraio 2011 e quindi il 30 marzo 2015).
Impugnato dal lavoratore il recesso datoriale, in primo grado il licenziamento veniva annullato ai sensi della L. n. 300/1970, art. 18, comma 4, con condanna della società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità.
La Corte d’Appello, invece, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo, perché non proporzionato, il licenziamento disciplinare e risolto il rapporto di lavoro, condannando la società datrice a pagare al lavoratore un’indennità risarcitoria in misura di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte territoriale, quindi, applicava la tutela meramente obbligatoria di cui all’art. 18, comma 5, della L. n. 300/1970.
Pronunciandosi sulla qualificazione della condotta del lavoratore e sulla tutela applicabile, la Cassazione è invece giunta a conclusioni diverse rispetto alla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che sussiste un obbligo di reperibilità del lavoratore anche durante il periodo di malattia, espressione dell’obbligo di cooperazione nell’impresa ai sensi dell’art. 220 del CCNL Commercio sopra indicato e in osservanza dei generali principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratto, chiaramente previsto dall’art. 224 del CCNL in questione, secondo cui il personale ha il dovere di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi; e anche l’assenza di malattia integra, ha precisato la Corte, un periodo di congedo.
Nel caso di specie, risultava accertata la violazione, da parte del lavoratore, dell’art. 224 del CCNL, avendo questi comunicato la variazione del proprio indirizzo di reperibilità soltanto all’Inps e non anche al datore di lavoro.
Invece, secondo la Cassazione, doveva escludersi la sussistenza della fattispecie di assenza ingiustificata per mancato rientro in azienda, in quanto la visita di controllo era stata tentata a un indirizzo diverso da quello correttamente comunicato dal lavoratore, a causa di un disguido interno dell’Inps.
Pertanto, la sanzione applicabile per la violazione accertata avrebbe dovuto essere una sanzione conservativa. Invero, l’art. 225 del predetto CCNL Commercio prevedeva la sanzione della multa nel caso in cui il lavoratore “non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi”.
Conseguentemente, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, al lavoratore licenziato andava riconosciuta la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970.
La Suprema Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché decida la causa sulla base dei seguenti principi di diritto: “Anche durante il periodo di congedo per malattia, il lavoratore è tenuto all’obbligo di reperibilità e pertanto a comunicare la variazione del relativo indirizzo al datore di lavoro, permanendo il regime di subordinazione. Sicché, laddove il CCNL applicabile (nel caso di specie: art. 224 CCNL Commercio) preveda per tale violazione una sanzione conservativa (la multa), deve essergli applicata in caso di licenziamento la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 18, comma 4, come novellato dalla L. n. 92 del 2012”. “Qualora il lavoratore abbia invece comunicato detta variazione all’Inps e la visita di controllo sia stata tentata a indirizzo diverso da quello correttamente comunicato per fatto dell’Istituto, deve essere esclusa la ricorrenza di un’assenza ingiustificata del lavoratore nei confronti del proprio datore al quale la variazione non sia stata comunicata per effetto del mancato rientro in azienda”.
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