Con la Circolare n. 123 del 6 agosto 2021, l’Inps ha fornito istruzioni in merito al ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di congedo matrimoniale e delle integrazioni salariali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, a fronte dell’erogazione di una retribuzione una tantum ai lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata.
L’erogazione del predetto importo una tantum è prevista dal CCNL stipulato in data 19 dicembre 2018 da Federdistribuzione e dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL e UILTuCS – UIL (CCNL DMO). In particolare, l’art. 21 del CCNL stabilisce che “Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo presso aziende già associate a Federdistribuzione alla medesima data ai quali sia stata applicata la disciplina 2013, verranno corrisposte due erogazioni alle seguenti scadenze e per i seguenti importi:
- euro 500,00 lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2019 (a copertura del periodo 2015-2018);
- euro 389,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2020.
Gli importi di cui sopra, che saranno riproporzionati per i lavoratori part-time, verranno erogati ai lavoratori aventi diritto, a condizione che risultino ancora in forza alle rispettive scadenze.
I suddetti importi saranno calcolati come segue:
- In misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità nel periodo dall’1.4.2015 al 30.11.2018
- Riproporzionati su base mensile in quarantaquattro quote frazionali, maturabili per la presenza in servizio di almeno 15 giorni su base mensile in caso di assunzioni successive all’1.4.2015 ed entro il 30.11.2018 o di assenze o aspettative non retribuite, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, effettuate nell'arco del medesimo periodo. […]”.
Con la Circolare n. 123 del 6 agosto 2021, l’Inps è intervenuto in merito al predetto una tantum e ha evidenziato che “L’erogazione dell’una tantum di euro 500,00 lordi, sebbene sia prevista alla scadenza indicata in premessa, ha riflessi sulle prestazioni economiche di maternità, malattia, congedo matrimoniale e sulle integrazioni salariali di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, riferite al periodo dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2018. Si precisa peraltro che l’importo di euro 389,00 lordi, in quanto riferito a un mese di retribuzione successivo alla stipulazione del CCNL DMO, non incide sulle prestazioni già erogate”.
Il ricalcolo in argomento – precisa l’Istituto – interessa i soli datori di lavoro per i quali ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: datori di lavoro che applicano il CCNL DMO sottoscritto in data 19 dicembre 2018; datori di lavoro già associati a Federdistribuzione alla data di sottoscrizione del suddetto CCNL DMO.
Nella Circolare sono fornite indicazioni in merito al ricalcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché ai riposi orari post-partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi); indicazioni in merito al ricalcolo delle integrazioni salariali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, al temine di decadenza per la richiesta di rimborso o di conguaglio, alla contribuzione addizionale; e istruzioni operative e contabili relativamente al conguaglio e al contributo addizionale.
CIRCOLARE DELL’INPS N. 123 DEL 6 AGOSTO 2021
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