Una importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti, risorse per assicurare la continuità dei servizi aggiuntivi nel trasporto pubblico locale e per sostenere i settori del trasporto in difficoltà per il calo dei ricavi conseguente alle limitazioni imposte dalla pandemia. Queste le principali misure per il settore dei trasporti e delle infrastrutture contenuti nel decreto-legge n. 4/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge introduce significativi cambiamenti nella disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle imprese che si aggiudicano contratti pubblici, anche alla luce dell’andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione.
In primo luogo, viene stabilito che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), sentiti l’Istituto nazionale di Statistica e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, definisca gli standard da utilizzare per definire i prezzari regionali utilizzati dalle stazioni appaltanti come base di riferimento per i valori degli appalti pubblici. Inoltre, l’ISTAT procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche, le quali verranno recepite dal MIMS come riferimento comune per le diverse stazioni appaltanti.
Viene poi modificato in modo rilevante, assicurando una più equilibrata ripartizione del rischio tra le parti, il meccanismo di ripartizione dei benefici e degli oneri derivanti da aumenti dei prezzi dei materiali che intervengono dopo l’aggiudicazione dell’appalto. In particolare, in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), viene stabilito che la parte eccedente di tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti. Analogo meccanismo viene previsto in caso di riduzione dei costi dei materiali.
Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali. Inoltre, al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza del mercato, favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso, le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi, finora facoltativa.
Per garantire la messa a disposizione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale nel primo trimestre 2022, a fronte dei limiti di riempimento dei mezzi a causa dello stato di emergenza, il decreto stanzia ulteriori 80 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome. Le risorse possono essere utilizzate anche per il potenziamento dei controlli.
Il decreto-legge assegna poi 15 milioni di euro per il sostegno alle imprese che effettuano trasporto di linea su gomma non soggetto a obblighi di servizio pubblico e a quelle di noleggio con conducente, a fronte dei minori ricavi registrati nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre 5 milioni di euro possono essere usati per ridurre i canoni di finanziamento e di leasing per l’acquisto di nuovi mezzi.
Per sostenere le attività delle imprese ferroviarie, il decreto stanzia 130 milioni di euro (10 milioni all’anno per il periodo 2022-2034), destinati a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per la riduzione del canone che le imprese del settore versano per l’utilizzo della rete per i servizi passeggeri e merci.
Per rendere meno oneroso il ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria da parte delle imprese di trasporto su gomma e di quelle che gestiscono gli impianti di risalita, le attività di radio taxi e le stazioni degli autobus, di trasporto marittimo, per vie d’acqua e di attività connesse al trasporto aereo, che a causa della pandemia sospendono o riducono l’attività lavorativa nel primo trimestre 2022, il decreto legge prevede l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale a loro carico, analogamente a quanto previsto per i settori del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimento, degli stabilimenti termali, delle discoteche e sale giochi.
Fonti:
· ilmondodeitrasporti.com
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