Fonti:
· Assotir.it
· transportonline.com
Nella giornata del 18 novembre 2021 ASSOTIR, Associazione delle Imprese di Autotrasporto, ha presentato agli organi di stampa di settore la propria proposta per una nuova disciplina della subvezione, alla luce della prossima entrata in vigore del Regolamento UE 1055/2020 che ha modificato il Regolamento 1071/2009 relativo alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada.
ASSOTIR con questa iniziativa si propone un duplice obiettivo:
1) Sollecitare le istituzioni ad attivarsi per la predisposizione di un provvedimento normativo di recepimento delle disposizioni di cui all’Art. 5, lett. g) del Reg. UE 1055/2020;
2) Avanzare una propria proposta utile ad aprire il necessario confronto con le istituzioni con le altre componenti associative del settore, al momento del tutto assente.
La proposta di ASSOTIR si inserisce all’interno dell’Art. 6ter del D.Lgs 286/2005 con l’obiettivo finale di contrastare fenomeni consolidati di intermediazione parassitaria all’interno della filiera del trasporto, che finiscono per schiacciare inevitabilmente, sotto il profilo tariffario, coloro i quali svolgono effettivamente, con mezzi in loro disponibilità, operazioni di trasporto.
La misura, che interviene in modo netto sulla filiera del trasporto, limitando l’uso eccessivo della subvezione, ha alla base il Regolamento UE 1055/2020 che stabilisce che tra i requisiti che un’impresa di trasporto merci deve possedere per poter svolgere la professione, debba disporre “ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera e) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale Stato membro che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate”.
In linea con quanto previsto dallo stesso Regolamento, che dovrà essere adottato dallo Stato italiano entro il prossimo febbraio 2022, la proposta di ASSOTIR prevede tre aspetti:
1) Introduzione di un criterio che, in analogia con quanto previsto all’art. 5, lettera g) del Reg. 2009/1071, preveda che i vettori iscritti all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi debbano disporre di un numero di autisti e di veicoli proporzionato al numero di trasporti effettuati. Più precisamente, la proposta prevede che un’impresa di autotrasporto debba svolgere almeno l’80% della attività con mezzi in propria disponibilità, potendo affidare in subvezione non più del 20%;
2) Individuazione di un soggetto al quale sia affidato il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al punto precedente;
3) Introduzione di un meccanismo sanzionatorio ispirato a criteri di proporzionalità e gradualità.
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