In data 23 novembre 2021 è stata sottoscritta una ipotesi di accordo, di validità estesa su tutto il territorio nazionale, tra la rappresentante di categoria Assoespressi, e le associazioni sindacali di categoria, volto a disciplinare con maggior favore e puntualità alcuni aspetti propri della nostra attività lavorativa presenti nel CCNL Trasporto, Spedizioni merci e Logistica.
L’accordo, valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, si riferisce a tutto il personale viaggiante di qualifica “G” di cui al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.
Di seguito le modifiche più rilevanti introdotte a mezzo di detto accordo:
- Ferma restando l’applicazione dell’art. 11 e 11 quinques CCNL di riferimento, per il personale viaggiante discontinuo, si stabilisce che il limite dell’orario ordinario di lavoro, attualmente pari a 44 ore settimanali, sarà ridotto a 43 ore settimanali a partire dal 1° giugno 2022 e a 42 ore settimanali a partire dal 1° giugno 2023;
- A partire dal 1° gennaio 2022, verrà introdotto un premio di risultato di importo massimo pari ad euro 1100,00 lordi. L’ammontare complessivo di detto premio sarà parametrato sulla base di standard qualitativi, quantitativi e di produttività nonché dalla professionalità individuale e, ove consentito, non sarà oggetto di tassazione. L’erogazione del premio riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato o tempo determinato ed interinali, in ogni caso con un’anzianità aziendale continuativa uguale o superiore a 6 mesi nell’anno solare; l’erogazione è prevista entro il primo trimestre dell’anno successivo rispetto a quello di maturazione;
- Lo straordinario scatterà al superamento delle ore eccedenti il totale delle ore lavorabili al termine del mese così come sopra individuate. Viene meno, dunque, qualunque accordo sul punto precedente e diverso;
- L’indennità di trasferta in favore del personale viaggiante che si rechi al di fuori dal territorio comunale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà aumentata in maniera importante ad euro 18/giorno (euro diciotto/00) e ad euro 19,00/giorno (euro diciannove/00) a decorrere dal 1° settembre 2023.
Detta indennità verrà altresì riconosciuta in misura integrale ai dipendenti che prestano attività in regime di part-time verticale;
- Nel caso di rotta annullata, ai lavoratori verrà comunque riconosciuta la propria paga base;
- Con riferimento al lavoro semifestivo ed alle giornate del 24 e del 31 dicembre, si precisa che il servizio verrà svolto solo per tramite di personale volontario, con maggiorazioni previste sulla base dell’orario festivo e straordinario, ma che la giornata non avrà orario ridotto;
- Verrà creata una commissione tecnica con lo scopo di individuare, valutare e minimizzare l’impatto di danni e franchigie per dipendenti ed azienda;
- Con riferimento alle multe, a ciascun lavoratore verrà addebitato il valore della stessa pagata entro i 5 (cinque) giorni, senza l’addebito di alcuna ulteriore maggiorazione.
- Il costo di eventuali parcheggi a pagamento nell’esercizio dell’attività lavorativa del conducente sarà integralmente a carico dell’azienda;
- Potrà essere richiesta, all’atto di assunzione, una autocertificazione relativa ai carichi pendenti ed al casellario giudiziale.
Detto accordo annulla e sostituisce tutti gli altri attualmente in essere sul territorio nazionale ed aventi ad oggetto le medesime pattuizioni contrattuali.
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